A chi è rivolto
Il contrassegno invalidi può esser richiesto dai cittadini residente nel Comune con capacità di deambulazione ridotta e/o impedita.
Il contrassegno invalidi può esser richiesto dai cittadini residente nel Comune con capacità di deambulazione ridotta e/o impedita.
Il contrassegno invalidi è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.
Puoi presentare la richiesta online. Sarà successivamente possibile seguire lo stato d'avanzamento della richiesta nella propria area personale.
In caso di esito positivo alla richiesta presentata, il richiedente riceverà le indicazioni e la data dell'appuntamento per il ritiro del nuovo contrassegno.
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Con l'accettazione della richiesta otterrai il rilascio del contrassegno da esporre sul parabrezza del veicolo e utilizzabile solo in presenza dell'intestatario.
Il contrassegno sarà rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta, salve le cause di sospensione e/o interruzione del procedimento previste dalla normativa regolamentare.
La durata del procedimento di 30 giorni che visualizzerai nella sezione “prossimi passi” inviando la richiesta, viene rispettata salvo necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini per l’acquisizione di documentazione integrativa utile allo sviluppo della fase istruttoria, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6. Le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini verranno comunicate al cittadino.
Non sono previsti costi per questo servizio.
Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Se la richiesta è effettuata da parte di tutore, curatore o amministratore di sostegno, allegare copia della nomina. I contrassegni temporanei (validità inferiore ai 5 anni) non sono rinnovabili ed è necessario richiedere un nuovo permesso.
Art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 (modificato dal ultimo dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151)
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Pagina aggiornata il 04/04/2024